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Venerdì, 19 Aprile 2024
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Pontili di Otranto: il Tar annulla revoca dell’area, la spunta il Comune

Dopo l’ordinanza dello scorso 10 aprile, con la quale i giudici hanno sospeso il provvedimento della capitaneria, nella giornata di giovedì depositata la sentenza: il giudice ha dato ragione all’amministrazione comunale idruntina

OTRANTO – Nuova puntata nella lunga vicenda relativa ai pontili di Otranto: il Tar dà ragione all’amministrazione idruntina. Il tribunale amministrativo leccese ha infatti annullato la revoca dell’area delle strutture nel porto da parte della capitaneria. Dopo l’ordinanza dello scorso 10 aprile, con la quale i giudici avevano sospeso il provvedimento della guardia costiera di Gallipoli dal diritto di occupare lo specchio d’acqua davanti alle mura del borgo antico. Hanno infatti ritenuto legittimo il comportamento del Comune di Otranto nell’ambito della vicenda e relativamente alla ritenuta carenza dei presupposti per revocare il titolo demaniale di occupazione dello specchio d’acqua.

Il Tar, con l’ordinanza di due mesi addietro, aveva inoltre ordinato di smontare i pontili già installati. Così, con la sentenza depositata nella giornata di giovedì, ha accolto le motivazioni del Comune di Otranto, difeso dagli avvocati Mauro Finocchito e Fritz Massa. La pronuncia segue di poco l’ordinanza con cui, nell’altro procedimento penale, il Tribunale del Riesame, rigettando l’impugnazione della Procura, ha confermato il dissequestro dei pontili ordinato dal gip l’8 maggio.  Per il giudice amministrativo la Capitaneria di porto avrebbe errato nel ritenersi “vincolata all’adozione della decadenza del nulla osta all’anticipata occupazione sull’erroneo presupposto di esservi obbligata in esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo”, e cioè dei precedenti del Consiglio di Stato, su ricorso della Soprintendenza, hanno negli anni precedenti confermato l’obbligo di smontaggio stagionale dei pontili.

Su tale punto il Tar critico nel passaggio in cui richiama la propria precedente sentenza con la quale, nell’annullare l’ordine della Soprintendenza di smontaggio dei pontili, aveva evidenziato come non potesse “ritenersi plausibile […] il rilievo secondo cui la limitazione nella fruizione visuale deriverebbe per la Soprintendenza non tanto dalla altezza dei pontili, bensì proprio dalla presenza delle barche ormeggiate”, ritenendo tale conclusione affetta da “macroscopica illogicità, apparendo singolare la considerazione di un negativo impatto visuale delle barche all’interno di un’area portuale, che si caratterizza viceversa come valore estetico e paesaggistico di insieme, legato alla specificità del contesto e del territorio, con riferimento peraltro ad una città come Otranto, che ha da sempre legato la sua storia e i suoi destini al mare ed al suo porto”.  Da qui la conclusione secondo cui “il titolo legittimante il mantenimento delle strutture deriva in via automatica da una norma di legge che non incide in alcun modo sul parere vincolante della Sabap (Sovrintendenza archeologica, ndr), né sulla prescrizione di rimozione periodica e stagionale delle strutture, prescrizione che resta pienamente efficace ed operativa”, ma solo “per il periodo successivo al 31 dicembre 2020”.

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