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Venerdì, 29 Marzo 2024
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Soprintendenza vieta dehor concessi dal Comune: ma Tar dà ragione a un barista

Il titolare di una caffetteria di Otranto ha presentato ricorso dopo il divieto di esporre i complementi in legno amovibili che, nel 2015, erano stati permessi con un'ordinanza comunale

OTRANTO – Presenta un ricorso contro la Soprintendenza dei beni architettonici e paesaggio di Lecce e il Tar gli dà ragione. Protagonista della vicenda il titolare di un bar del centro di Otranto che ha deciso di affidarsi a un legale perché insoddisfatto di quanto deciso a suo discapito.

Tutto comincia quando il Comune di Otranto, nel 2015, emana un regolamento con il quale si autorizzano gli esercenti del borgo a poter allestire gli esterni con i cosiddetti dehor. Anzi, tramite quell'ordinanza, il dehor diveiene l'unica struttura amovibile consentita.

Si tratta di complementi in legno amovibili e smontabili, che vengono installati all’esterno dei negozietti e delle attività turistiche in generale. Molti tra i commercianti si sono attrezzati coni quelle edicole, spesso costose, fino a quando la Soprintendenza ha stabilito che ad andare di mezzo fosse il lato estetico, la vista sulle mura e il paesaggio in generale. Ai commercianti avrebbe pertanto concesso di installare fioriere, tavolini e ombrelloni, fino al 30 settembre, ma non per quei dehors “della discordia”.

Il proprietario di una caffetteria, difeso dagli avvocati  Francesco Romano e Leonardo Maruotti del Foro di Lecce, non c’è stato e si è rivolto al tribunale amministrativo. Il Tar, alla luce della documentazione allegata dal difensore, ha dato ragione al commerciante, ha sospeso il provvedimento emesso dalla Soprintendenza e ha ampliato e destagionalizzato l'utilizzo del corredo amovibile anche per il periodo invernale.

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